Reclami
Se vuoi conoscere i dati sui nostri reclami (Rendiconto annuale sull'attività di Gestione dei Reclami) consulta il documento presente a fine pagina nella sezione dedicata.
Ai fini del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 e s.m.i., si intendono per
- Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso, relativa ad un contratto o un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto;
- Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, dell’intermediario assicurativo o dell’intermediario iscritto nell’elenco annesso; ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato.
La Funzione Reclami è a tua disposizione.
Lavoriamo costantemente, ascoltando la voce dei nostri clienti, per migliorare la qualità dei nostri servizi.
Prima di effettuare un reclamo ti consigliamo ti consultare la sezione FAQ - Domande frequenti del nostro sito, dove puoi trovare maggiori informazioni sui nostri servizi, che potrebbero esserti d'aiuto per la risoluzione del problema.
Se sei insoddisfatto rispetto ad un contratto, ad un servizio assicurativo ricevuto o al comportamento del tuo Agente per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa (inclusi i suoi dipendenti o collaboratori), puoi presentare un reclamo formale scegliendo una tra queste modalità:
- Compilazione del form online
- Invio via posta a: UniSalute Ufficio Reclami - via Larga, 8 40138 Bologna
- Invio via fax 051 7096892
- invio via email all'indirizzo reclami@unisalute.it.
I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i suoi dipendenti e collaboratori, possono anche essere inoltrati per iscritto direttamente all’Agenzia.
Sarà nostra cura provvedere a fornirti una risposta entro 45 giorni dalla data della richiesta o entro 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i suoi dipendenti o collaboratori).
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.
Se l’esito del reclamo non ti soddisfa, o non hai ricevuto riscontro nel termine massimo di 45 giorni, puoi rivolgerti ad IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento del tuo Agente (inclusi i suoi dipendenti o collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.
I reclami indirizzati per iscritto ad IVASS devono contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’intermediario assicurativo o alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
A tal fine puoi utilizzare l’apposito modello di presentazione dei reclami collegandoti al sito IVASS.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art.107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta) del Registro Unico Intermediari, nonché degli intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi della Legge del 9 agosto 2013 n. 98; in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, con le modalità indicate nella predetta Legge;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di Commissione Paritetica o Arbitrato ove prevista.